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L’uso dell’immagine della persona in fotografia.

Eccoci arrivati al terzo articolo sulle leggi che regolano la fotografia: l’utilizzo dell’immagine della persona.

Trattiamo oggi di un tema veramente caldo che genera sempre più spesso discussioni e controversie giudiziarie: ossia l’uso dell’immagine della persona in una fotografia.

Per avere un’idea chiara su quali leggi regolano la fotografia, ti consiglio di leggere gli articoli sul copyright e suall’utilizzo delle immagini nel web.

L’immagine, dal punto di vista giuridico, è solo l’aspetto fisico esteriore della persona, così come può essere percepito visivamente dagli altri individui.
Ebbene la legge, tra i diritti della personalità, comprende il diritto soggettivo all’immagine inteso come il diritto a far riconoscere le proprie sembianze al di là della diretta esposizione al pubblico e cioè oltre i limiti corrispondenti alla vista diretta. Possiamo quindi dire che la previsione del diritto all’immagine mira a limitare l’invadenza nella vita privata degli individui. Garantire quindi un’intangibile sfera di riservatezza che può essere intaccata solamente per alcune esigenze pubbliche che tra poco vedremo.

Dunque questa previsione del diritto all’immagine, sancita dall’art. 10 del codice civile, consente in poche parole di stabilire se, come e quando consentire la riproduzione della propria immagine e quindi mostrarsi a un pubblico solo se si ha interesse nel farlo. Chiunque veda pubblicato il proprio ritratto fotografico senza essere consenziente, può opporsi.

L’articolo 10 del codice civile, deve essere collegato con gli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d’autore (L.633/41) che disciplinano, invece, i diritti relativi al ritratto.

Art.96 recita:
“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell’art. 93.”
Il ritratto: quando è necessario chiedere il consenso per la pubblicazione… (art.96)
Come abbiamo detto poco fa, il ritratto di una persona non può essere esposto e messo in vendita senza il consenso della persona ritratta o, dopo la sua morte, dei parenti più stretti.
In vari casi, il consenso non è richiesto, salvo che la pubblicazione sia offensiva per l’onore, la reputazione o il decoro della persona ritratta. La pubblicazione, in questi casi, è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando è collegata ad avvenimenti di interessi pubblico o a cerimonie pubbliche. Ovviamente può mantenere il divieto di pubblicazione anche in rapporto ad eventi pubblici importanti, nel caso in cui la pubblicazione leda l’onore, la reputazione o il decoro della persona.
I giornali, molto spesso, ricercano e pubblicano le fotografie di persone, note o ignote, che siano indiziate di un delitto. In tal caso, si vuole giustificare la riproduzione con la notorietà della denuncia o della pubblica indagine. Ma l’immagine della persona richiamando l’attenzione del pubblico sulle fattezze fisiche dell’indiziato, aggrava in modo notevole le conseguenze, dannose alla reputazione.
Perciò, il diritto di cronaca giustifica l’indiscrezione, talvolta palesemente e inutilmente crudele, del fotografo?
La risposta è ovviamente no. Il problema di assicurare la libertà d’informazione senza consentire che si infierisca, nei confronti di chi sia divenuto partecipe di un evento di interesse pubblico, è un problema di carattere generale, che potrà trovare forse una soluzione solo attraverso un’autodisciplina della stampa stessa, piuttosto che tramite norme legislative.
Per quel che riguarda il ritratto ci basti sapere che, la norma legislativa esiste, anche se è scarsamente osservata, dato il costume giornalistico attuale.

Art 97 recita:
“Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.”
…e quando si può soprassedere all’autorizzazione. (art.97)
L”art.97, che elenca i casi dove non è necessario il consenso alla pubblicazione della foto da parte della persona ritratta. Dopo varie controversie si è arrivati alla conclusione che la pubblicazione della foto avviene solo quando c’è un interesse generale alla pubblicazione, interesse che è all’origine delle norme di legge. Non bastano cioè la notorietà del ritrattato, l’ufficio pubblico da lui ricoperto o il fatto che la pubblicazione sia legata ad un avvenimento pubblico, o svoltosi in pubblico, per giustificare la pubblicazione del ritratto senza il consenso del soggetto ritratto o dei suoi parenti più stretti. Occorre anche che la stessa pubblicazione sia legata a un chiaro interesse pubblico di informazione o di cultura. L’applicazione letterale della norma avrebbe per contro consentito alcuni abusi, come quello dell’utilizzazione del ritratto non autorizzato di persona nota per fini pubblicitari o di lucro.

Come possiamo constatare dagli articoli della legge sul diritto d’autore, l’immagine e il ritratto non sono la stessa cosa e peraltro fanno capo a due soggetti differenti: il ritratto infatti altro non è che la riproduzione più o meno fedele (a seconda dei mezzi adoperati) dell’immagine di una persona ed è di norma un’opera dell’ingegno. Il diritto all’immagine spetta ovviamente alla persona ritratta mentre, la norma dettata dall’articolo 96 della legge del diritto d’autore, si pone come limite al libero esercizio del diritto sul ritratto, diritto che, trattandosi di un’opera dell’ingegno, fa capo al suo autore.

Dunque vediamo come il diritto all’immagine, bene della personalità ancor prima che bene economico, prevale sul diritto dell’autore del ritratto e da ciò ne consegue il divieto di ogni diffusione non autorizzata. Dobbiamo però stare bene attenti in questo punto della discussione poiché la formazione del ritratto è libera e perciò niente vieta di fissare l’immagine di una persona in una fotografia se queste immagini non vengono pubblicizzate.
Qualora una persona presti il suo consenso alla pubblicazione dell’immagine questo non può essere usato in contesti o per fini diversi da quelli per cui è stato dato e inoltre, trattandosi di un diritto inalienabile, esso può anche essere revocato. E quindi se autorizzo l’uso della mia immagine per un suddetto evento, non significa che questa possa essere usata successivamente per un altro evento.

Ringrazio ancora una volta Mattea per l’esaustivo articolo.

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