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Il Diritto D’Autore e l’utilizzo delle immagini nel web.

Ecco la seconda pillola sulle leggi che regolano la fotografia. Mi raccomanda leggi anche quella sul copyright per avere un quadro completo.

Con lo sviluppo della tecnologia, l’avvento di internet e con la conseguente possibilità di visionare in pochi click testi e immagini, è stato necessario apportare delle modifiche e aggiornamenti alla normativa tutelando il diritto d’autore.

Nel 2000, con la Legge 248 (“nuove norme di tutela del diritto d’autore”), che si concentra soprattutto sul problema della contraffazione e pirateria nel web, sono stati introdotti tali cambiamenti.

Ma parliamo di ciò che ci interessa in tale ambito, ovvero la tutela di quelle opere dell’ingegno che sono le immagini fotografiche. Sappiamo che i vari siti internet ne sono affollati e che queste possono essere agevolmente copiate da chiunque ed è evidente che ciò possa portare a un danneggiamento dell’autore dell’immagine.
Teniamo ben a mente che se una foto è in rete qualcuno è sicuramente titolare dei diritti su di essa e prima di utilizzarla devo fare opportune verifiche per non incorrere in sanzioni legali.

Come già detto nell’articolo precedente, la legge fa distinzione tra “immagini creative” e “semplici fotografie”. L’art.2 della L.633/1941 individua tra le opere protette quelle “immagini espresse con procedimento analogo a quello della fotografia”. La tutela delle fotografie semplici è contenuta negli articoli che vanno dall’87 al 92 della stessa legge.

In ogni caso anche se ci si trova davanti ad una “semplice fotografia”, la legge 633/41, precisamente l’art.90, pone alcune condizioni affinché il suo autore possa trovare una tutela piena ed assoluta. Le fotografie devono sempre riportare:
– il nome del fotografo (nel caso in cui il fotografo operi su commissione, dev’essere presente il nome del committente),
– la data dell’anno di produzione della fotografia,
– se si tratta di una fotografia di un’opera, il nome dell’autore dell’opera.
Il fotografo che indica quanto stabilito dall’art.90 ha diritto ad un compenso per ogni riproduzione delle proprie immagini e potrà, inoltre, agire contro qualsiasi riproduzione non autorizzata delle stesse. Qualora non siano presenti i suddetti requisiti, come spesso accade, le immagini sono liberamente utilizzabili e l’unico modo dell’autore per poter agire verso l’utilizzatore, sarebbe riuscire a provare la malafede di quest’ultimo.

Per tanto se troviamo un’immagine online, la copiamo o utilizziamo per pubblicarla su una pagina del nostro sito web, e questa non presenta alcuna indicazione, non è dovuto alcun compenso all’autore e la riproduzione non è considerata abusiva.

Violazione e Tutela
La violazione del diritto di utilizzazione economica dell’opera fotografica, sono da inquadrarsi su due piani separati: civilistico e penalistico.
Piano Civilistico: l’autore della fotografia può agire affinché venga rimossa la situazione lesiva dei suoi diritti e contemporaneamente per il risarcimento in denaro. Non può chiedere rimozione o distruzione se tale violazione non sia avvenuta nell’ultimo anno della durata dei diritti medesimi.
Piano Penalistico: l’autore ha diritto ad una tutela penalistica, la cui opera è stata riprodotta, diffusa o messa in vendita senza il suo consenso. Per tali condotte è prevista una sanzione corrispondente a una somma in denaro e la pena è la reclusione fino ad un anno o al pagamento di una multa sino a € 500,00 circa, se i reati di cui sopra sono commessi su un’opera altrui non destinati alla pubblicità, o con usurpazione della paternità o con deformazione o altra modificazione dell’opera che rappresenti offesa all’autore o alla reputazione dell’autore.

Esistono diverse violazioni del diritto d’autore:
contraffazione: ipotesi di riproduzione non accompagnato dall’usurpazione di paternità;
plagio: appropriazione (mascherata) dell’opera dell’ingegno altrui, che comprende anche usurpazione di paternità;
usurpazione: chi fa credere che un’opera altrui sia propria, senza usarla economicamente.

Quindi chiunque abbia intenzione di pubblicare sul proprio sito web delle fotografie su cui vanta diritti di proprietà, di indicare quanto previsto dall’art.90.

In ultimo ecco alcuni semplici metodi per scongiurare delle riproduzioni abusive:
– watermarking: inserimento invisibile di un ridotto gruppo di bit che serve ad identificare la provenienza e la destinazione del file;
– fingerprinting: inserimento di un’impronta digitale visibile che scoraggia l’abusiva duplicazione dell’immagine;
– steganografia: inserimento di un breve documento testuale invisibile che contiene tutti i dati dell’autore e della licenza.

Il diritto d’autore va rispettato sempre se non si vuole incorrere in diversi disguidi.

Ringrazio la mia amica Mattea per l’esauriente articolo.

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One Comment

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