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Il Copyright: il diritto d’autore in fotografia.

Con questo nuovo articolo sul Copyright, voglio iniziare a parlarvi delle leggi che regolano la fotografia.
Gli articoli saranno scritti dalla mia amica Mattea, studentessa di giurisprudenza. Buona lettura!

Il copyright (diritto di copia o d’autore) è quel diritto riconosciuto e tutelato dalla legge sulle opere dell’ingegno di carattere creativo (opere letterarie, scientifiche, musicali, architettoniche, cinematografiche e fotografiche).

Potremmo dire che il copyright attribuisce al suo titolare un duplice diritto:
Diritto Patrimoniale cioè il diritto esclusivo di pubblicazione e di utilizzazione economica dell’opera. È importante aggiungere che gli autori, che detengono i diritti economici sulle loro opere, possono affidarne la tutela alla Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) nata nel 1882. Essa è una società di gestione collettiva del diritto d’autore, cioè un ente costituito da associati e preposto alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione dei diritti d’autore. L’iscrizione dell’autore alla SIAE comporta il conferimento alla Società del mandato per l’esercizio di tutti i diritti su tutte le opere.
Diritto Morale che tutela la personalità dell’autore e gli permette perciò il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (e nel caso di opera anonima di rivelarla); nonché il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni traducibili in un pregiudizio alla sua reputazione.

Ora però focalizziamoci su ciò che ci riguarda, ovvero il diritto d’autore nella fotografia. Questo è regolamentato dalla Legge 633/1941 e successive modifiche.
Il copyright riconosce il diritto dell’autore di gestire le immagini da lui create come autore stesso e, più precisamente, di proteggere gli utilizzi economici di un’attività umana creativa.

La legge 633/1941
La normativa in materia di copyright in fotografia, è stata man mano aggiornata in seguito all’evoluzione dei tempi e della fotografia.
La Legge 633/1941 opera una distinzione tra immagini creative e immagini non creative.
– Le Immagini Creative sono opere dell’ingegno in cui sia rinvenibile lo sforzo interpretativo dell’autore. I diritti patrimoniali sono protetti sino a 70 anni dalla morte dell’autore e vi è sempre l’obbligo di menzionare il nome dell’autore. Passati i 70 anni dalla morte diventano di pubblico dominio e quindi riproducibili. Per quanto riguarda il diritto morale è costituito dal fatto che esso non si estingue con la morte del titolare, ma può esser fatto valere senza limiti di tempo dal coniuge, dai figli o dagli altri ascendenti o discendenti (art 23 della L. 633/1941) indipendentemente dal fatto che essi rivestano o meno la qualità di eredi. Si tratta dunque di un diritto perpetuo. Il diritto dell’autore di ritirare l’opera dal commercio quando concorrano gravi ragioni morali (art.2582 cod. civ.) corrisponde invece ad un diritto personale e non trasmissibile.
– Le Immagini non Creative (disciplina riservata al Libro V titolo II della L. 633/1941) semplicemente descrivono la realtà. I diritti patrimoniali sono protetti per 20 anni dalla data di realizzazione e non vi è l’obbligo di menzionare il nome dell’autore. Passati i 20 anni le immagini (dette anche fotografie semplici) diventano di pubblico dominio e quindi riproducibili.

Il simbolo ©
Il copyright non è un marchio che dev’essere acquisibile con procedura specifica (come ® ad esempio) ma è necessario che l’autore dell’immagine creativa dichiari semplicemente la propria paternità e quindi la protezione di quell’opera con l’apposizione del simbolo © che sta ad indicare l’esistenza del diritto. Perciò è autore di un’opera colui che dichiara di esserlo e chi è indicato come tale nelle forme d’uso dell’opera stessa (valgono anche il nome, lo pseudonimo, il nome d’arte, sigla o segno convenzionale purché notoriamente riconosciuto).
Chiunque abbia pubblicato un’opera anonima o pseudonima, può far valere i diritti dell’autore, fin tanto che quest’ultimo non si sia rivelato.

Cessione dei diritti d’autore.
E’ possibile cedere i diritti dell’opera tramite accordi, ovviamente la destinazione d’uso va chiaramente indicata per iscritto nel preventivo, buono di consegna o nella fattura.

Come dimostrare di essere l’autore di una fotografia?
Prima dell’avvento del digitale l’elemento di prova era rappresentato dal negativo in quanto matrice dell’opera. La Legge 633/1941 stabilisce chiaramente che esiste una matrice da cui si ottengono le copie e il cui possesso basta per accertare la paternità della fotografia.
“In assenza di patti scritti chi ha la matrice originale vince”.
Con l’avvento del digitale la facilità tecnica di fare delle copie è aumentata, ma questo non dipende dal digitale in sé, ma dall’esposizione, cioè alla maggior visibilità che hanno le opere digitali.

Il file RAW è una prova che sono l’autore della foto?
Non al 100% perché se del file RAW esistono copie, esistono più copie di un file sorgente.

Quale può essere un modo vero per dimostrare d’avere un originale?
Se io metto in rete, o consegno al cliente, un’immagine che contiene una piccola porzione in meno di pixel (anche 20) sui lati, rispetto all’originale, io automaticamente avrò un file originale che contiene più informazioni di tutti i files che renderò disponibile in giro, perché la foto sarà all’interno del mio PC. L’immagine distribuita ritagliata è chiaramente un derivato di quella che posseggo solo io e mi tutela in caso di contestazioni legali.
Un altro espediente può essere quello di avere la serie di foto, prima e dopo, della foto che ho caricato online. Questa serie aiuta a testimoniare la paternità di quelle immagini che sto ritraendo.

Ora conosciamo qualcosa in più sul copyright, spero vi sia stato utile e…alla prossima!

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